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Esame equo e indipendente delle domande di asilo: gravissimo tentativo di stravolgimento della norma da parte della Commissione Nazionale

Come anticipato dal quotidiano avvenire, con nota formale indirizzata ai presidenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale del 16.7.2018, alla cui lettura si rinvia, la presidente della commissione nazionale per il diritto d’asilo, nella persona della prefetta, dott.ssa sandra sarti, esplicita l’indirizzo politico che i commissari devono seguire nella valutazione delle domande di protezione internazionale e, in particolare sulla valutazione delle domande il cui esito sia la protezione umanitaria di cui all’art. 5 co.6 del t.u. Immigrazione.

E’ necessario evidenziare che il d.Lgs 25/08 all’art.5 co.1  attribuisce alla Commissione Nazionale “compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni.” Compito primario della Commissione Nazionale è pertanto quello di monitorare la corretta attuazione delle normative internazionali, dell’Unione Europea e interne in materia di diritto d’asilo anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

La Presidente evidenzia nella sua nota come, nonostante la circolare del Ministro dell’Interno del 4 luglio u.s., non si è ancora vista la richiesta flessione nel riconoscimento della protezione umanitaria e con un linguaggio che non lascia margini di ambiguità ordina che “dalla prossima settimana il trend degli stessi subisca la necessaria, improrogabile e doverosa modifica”.

Nella nota inviata dalla Prefetta Sarti pertanto la citata circolare ministeriale diviene prevalente sui fondamenti costituzionali (tra cui artt. 2, 3, 10 e 117), oltre che sulle norme di legge nazionale (ad es.: art. 5, co, 6, d.lgs. 286/98) e sovranazionale (tra i quali va richiamata la Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali) su cui si fonda la protezione umanitaria.

Va ricordato come l’autonomia formale delle Commissioni territoriali è prevista dall’art. 4, co. 3 bis, d.lgs. 25/08 (“Ogni Commissione territoriale e ognuno delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione”) ed è anche il presupposto del Codice di Condotta adottato, ai sensi dell’art. 5, co. 1 ter, d.lgs. 25/2008, il 15 novembre 2016, per i presidenti e i componenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale e della stessa Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo.

Tale autonomia e l’indipendenza di giudizio è stata gravemente compromessa attraverso l’ordine, impartito da un Prefetto della Repubblica, di sostanzialmente eludere la legge nazionale che impone l’obbligo per le commissioni territoriali di procedere a un esame delle domande di protezione internazionale “su base individuale”, ovverosia caso per caso alla luce delle dichiarazioni del richiedente e delle specifiche e pertinenti informazioni sul suo Paese di origine.

ASGI ritiene, che proprio in ragione del ruolo ricoperto dalla Prefetta Sarti, la comunicazione inviata sia gravissima e che la Prefetta Sarti debba assumersene ogni responsabilità e, dunque, dimettersi con effetto immediato.

ASGI
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

ALLEGATO: Nota formale indirizzata ai Presidenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale del 16.7.2018


Riferimenti:
Gianfranco Schiavone: 3488102442

Lorenzo Trucco: 3484450414

Dario Belluccio: 3804279001