Signor Presidente del Consiglio,
Signor Vicesindaco,
Signor Presidente della Provincia,
Autorità, Cittadine e Cittadini,
vi ringrazio per l’invito e mi permetto anch’io di rivolkgere un saluto particolare alle ragazze e ai ragazzi presenti, dai quali abbiamo ancora molto da imparare.
Vi confesso la mia emozione. Ho l’onore di parlare nella commemorazione della liberazione di Massa, città medaglia d’oro al merito civile nella Provincia medaglia d’oro al valor militare per il loro contributo alla Resistenza, la partecipazione a un’intensa lotta partigiana, la sofferenza e il coraggio della popolazione civile.
Una liberazione avvenuta in circostanze tragiche, con il sacrificio del partigiano Arnaldo Pegollo, dopo quasi due anni di guerra e la terribile primavera-estate del 1944. L’estate di Forno, di San Terenzo Monti, del Frigido, di Monzone e Vinca, di Bergiola Foscalina; dei paesi distrutti, delle persone mitragliate e deportate, delle donne impalate, delle madri incinte sventrate, del tiro al piccione con i bambini. Anticipata nella primavera e proseguita nell’autunno-inverno, da Mommio di Fivizzano ad Avenza. Anche da noi il nazismo ha mostrato il suo volto più atroce, stragista, terrorista, sadico, come già nell’Europa orientale. Un volto di cui la Shoà, la “Soluzione finale del problema ebraico”, è l’espressione più completa, nella sua terribile razionalità tecnologica.
A quegli eventi l’umanità ha risposto “Mai più!”
Lo ha fatto ricostruendo case, fabbriche, economie, convivenza civile. Con molta più amnistia che vendetta, con tentativi incompleti, e spesso discutibili, di giustizia.
Lo ha fatto dandosi nuovi ordinamenti costituzionali, a cominciare dal nostro: fondato sulla Resistenza, costitutivamente antifascista (“per dignità, non per odio”); e che ripudia la guerra.
Lo ha fatto con il tentativo di costruire un ordinamento internazionale che “salvi le future generazioni dal flagello della guerra” come recita il preambolo della Carta delle Nazioni Unite. Che nell’art. 2 vieta agli Stati l’uso e la stessa minaccia della forza, e nell’art. 51 riconosce il diritto all’autodifesa se si è subita un’aggressione, ma a termine, fino all’intervento del Consiglio di Sicurezza.
Lo ha fatto con una serie di trattati e convenzioni che hanno codificato e sviluppato il diritto internazionale umanitario, sulla base dei principi di distinzione fra combattenti e non combattenti e dunque la protezione delle persone e dei beni civili, di precauzione (l’obbligo di condurre le operazioni in modo da ridurre al minimo i danni ai civili) e di proporzionalità (le vittime e i danni accidentali ai non combattenti, se non possono essere evitati, non devono essere “eccessivi in relazione al vantaggio militare concreto e diretto previsto”; e d’altronde è vietato “causare mali superflui o sofferenze inutili”[1]). E precisando i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità, introducendo quelli di genocidio e di apartheid.
Non ultimo: sancendo il diritto dei popoli all’autodeterminazione, nella fase critica della decolonizzazione.
Sappiamo come è andata, purtroppo. È nota l’intrinseca debolezza dello ius contra bellum proclamato nella Carta delle Nazioni Unite: il Consiglio di sicurezza, in virtù del diritto di veto dei cinque membri permanenti, si trova nella maggior parte dei casi ridotto all’impotenza.
Certo le violazioni del Diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario sono state la regola da parte dei regimi autoritari. Dall’invasione dell’Ungheria a quella della Cecoslovacchia a quella dell’Afghanistan, per citare solo l’URSS. Ma anche i paesi liberaldemocratici non sono stati da meno. Per quanto riguarda l’Italia: le guerra di Etiopia condotta dal regime fascista è stata un paradigma della guerra di aggressione e della violazione del diritto internazionale umanitario, con le stragi dei civili anche con l’uso delle armi chimiche. E anche l’Italia democratica ha partecipato a interventi militari illegittimi, mentre continua a mantenere rapporti di alleanza, collaborazione e scambio di tecnologie militari con Stati che violano il DI e i diritti umani.
Dopo la fine della Guerra fredda sembrava che si aprisse una nuova era per il diritto internazionale e le istituzioni sovranazionali. Le UN avrebbero potuto assumere il loro ruolo autentico, non più bloccate dai verti incrociati delle grandi potenze?
Questo è sembrato avvenire con la guerra all’Iraq nel 1991, autorizzata dal Consiglio di sicuerzza in risposta all’invasione del Kuwait. Ma in quell’occasione si è ricominciato a parlare di “guerra giusta”, riproponendo una teoria etica che era stata superata dal diritto internazionale moderno. Incluso lo stravolgimento del concetto di aggressione con l’introduzione del principio di “legittima difesa preventiva”: non occorre “che si spari il primo colpo o si oltrepassi un confine” basta una “minaccia sufficiente”.
L’idea della legittima difesa preventiva è stata applicata nel 2003 con l’aggressione all’Iraq. La minaccia sarebbe consistita nel possesso di armi di distruzione di massa e poi nell’“intenzione” di averle dato che non erano state mai trovate. Per inciso, oggi si è arrivati a parlare di “sensazione” che l’Iran potesse colpire per primo.
Veniamo appunto all’oggi. Dall’Ucraina all’Africa, all’Asia medio-orientale e sud-orientale, è in corso la “guerra mondiale a pezzi”, per usare le parole di Papa Francesco, e molti commentatori irresponsabili, sull’orlo dell’abisso, discettano sulla possibilità che questi pezzi si saldino, incluso il ricorso alle armi nucleari. È sembrato possibile nella notte fra il 7 e l’8 aprile.
Purtroppo proprio lo Stato nato, secondo molti, per dare seguito al “mai più!”. ha violato decine di risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea generale, fino a quella del 18 settembre 2024 che intima il ritiro dai territori palestinesi illegalmente occupati nel 1967. Dove ha imposto quello che molte organizzazioni internazionali e la stessa Corte internazionale di giustizia considerano un regime di apartheid[2]. Ha appena introdotto la pena di morte per gli atti di terrorismo finalizzati alla negazione dello Stato di Israele, di fatto riservata ai soli palestinesi. Pena di fatto applicata in forma extragiudiziaria nelle carceri – insieme aa forme di tortura che includono il ricorrente ricorso allo stupro[3] – e praticata dai militari e dai coloni impuniti. La sua politica regionale include ripetute operazioni di aggressione, con l’eliminazione dei leader avversari, le pratiche di guerra ibrida e azioni evidentemente terroristiche[4], come gli attentati attraverso radioline e cercapersone che nel settembre avevano di mira leader e quadri di Hezbollah, con i relativi danni collaterali. Combatte, a ondate successive, un guerra contro il Libano. Attualmente ha causato lo sfollamento di un milione di profughi, centinaia di vittime civili, la distruzione di infrastrutture, scuole, presidi sanitari, interi quartieri, secondo la Dottrina Dahiya (dal nome di un quartiere di Beirut). Oltre agli attacchi alle forze di interposizione delle UN, comprese quelle italiane.
Ma lo scacco del diritto internazionale è evidente a Gaza. Il 7 ottobre 2023 l’operazione “Diluvio Al-Aqsa”, condotta dalle milizie di Hamas e di altre organizzazioni palestinesi ha lasciato sul terreno 1200 morti, fra cui molti civili e 36 minori e portato alla cattura di 250 ostaggi in uno scenario di orrore in cui sono emerse evidenze di “stupri e stupri di gruppo”, stupri di cadaveri e omicidi commessi nel corso di uno stupro[5]. Se il diritto internazionale considera legittima la resistenza, anche armata, di un popolo illegalmente occupato, ovviamente non considera legittimo il terrorismo. Non entro nel merito della legittimità – contestata – della reazione israeliana sulla base del diritto di autodifesa previsto dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite[6]. Comunque, anche ammesso che la reazione israeliana all’attacco del 7 ottobre 2023 sia stata legittima, il cardine del diritto internazionale umanitario è la sua indipendenza dallo ius ad bellum. E Israele ha violato sistematicamente tutti i principi del diritto internazionale umanitario, letteralmente sotto i nostri occhi e alle nostre orecchie,
Il 21 novembre 2024 la prima camera preliminare della ICC ha emesso il mandato d’arresto per il primo ministro Netanyahu e Gallant (ormai ex ministro della difesa). I leader dello Stato di Israele sono accusati di aver causato intenzionalmente sofferenze, attacchi, trattamenti crudeli e sterminio di civili, persecuzione del popolo palestinese.
Il Sud Africa ha presentato un ricorso contro Israele sulla base della Convenzione sulla punizione e la prevenzione del crimine di genocidio del 1948: alla dettagliata denuncia delle violazioni del diritto internazionale umanitario nella Striscia di Gaza si aggiunge la rassegna delle dichiarazioni dei leader israeliani – che dimostrerebbero l’intenzione genocidaria, condizione necessaria perché si dia il crimine. Nella decisione del 26 gennaio 2024 la corte stabilisce che la rivendicazione del diritto degli abitanti di Gaza di essere protetti dagli atti di genocidio è “quantomeno plausibile”. In attesa della decisione nel merito, l’ICJ ordina a Israele, fra l’altro, di impedire atti di genocidio come “imporre misure finalizzate a impedire le nascite”[7].
La crisi è altrettanto evidente nella politica della più grande potenze economica e militare del mondo, che si considera anche la più grande democrazia e che h avuto un ruolo così importante nella liberazione dell’Europa e dell’Italia. Gli USA hanno violato il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario anche quando si ponevano come garanti dell’ “ordine internazionale basato sulle regole” e anche con i più democratici dei presidenti. Ma prendiamo solo in considerazione la politica estera dell’attuale presidente, Donald Trump, che appare ondivaga, ma ha un elemento di inossidabile coerenza: l’affermazione dell’interesse degli USA e delle loro aziende con la forza bruta.
Lo si è visto in maniera eclatante in diversi scenari, dall’attacco al Venezuela alle minacce alla Groenlandia, allo strangolamento di Cuba, all’immane guerra di aggressione all’Iran condotta insieme a Israele.
Il protagonista non lesina dichiarazioni di disprezzo per il diritto internazionale. Cito solo quella di martedì 7 aprile: “Stanotte un'intera civiltà morirà, e non potrà mai più essere riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”. Come sappiamo non è successo. Del resto in un’intervista al New York Times Trump ha dichiarato: “I don’t need international law”. L’unico limite al suo potere è “my own morality, my own mind”. E concede comunque di aderire al DI, ma “It depends on what your definition of international law is.” Il DI vale “fino a un certo punto”, insomma.
Paradigmatico il progetto del Board of Peace, esplicitamente progettato in sostituzione delle UN. Un’organizzazione di Stati amici selezionati dallo stesso Trump, retta da una monarchia assoluta. Non occorre essere dei raffinati giuristi per comprendere il carattere regressivo ed eversivo di questo progetto.
Anche la nostra Costituzione è stata scritta sull’onda del “mai più”.
Mai più potere assoluto del capo. Mai più controllo dell’esecutivo sul parlamento e la magistratura. Mai più disuguaglianza, mai più gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (art. 3)
Il popolo italiano ha dimostrato di essere attaccato alla sua Carta fondamentale. Quasi tutti i tentativi di riforma complessiva sono stati bocciati nei referendum confermativi.
Tuttavia innovazioni legislative e prassi amministrative hanno ridefinito elementi fondanti della costruzione elaborata nella Costituente. Propongo qualche esempio.
L’art. 1 recita:
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
L’introduzione dei sistemi elettorali maggioritari ha reinterpretato il principio della sovranità popolare. E il potere si è sempre più concentrato nell’esecutivo: i ¾ delle leggi approvate dal Parlamento sono di iniziativa governativa e su 1/3 di esse l’esecutivo ha posto la questione di fiducia.
Art. 4:
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Il diritto al lavoro ha subito innovazioni normative regressive rispetto allo Statuto dei lavoratori. In nome della “flessibilità” si è giustificata la precarietà e le garanzie per i lavoratori sono state compromesse. E il principio affermato nell’ Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
È sfidato dal fenomeno degli Working Poors. Che non è affatto marginale: del 15% della popolazione a rischio povertà, più di ¾ sono working poors.
Per tornare alla dimensione internazionale:
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Avviene sempre?
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Le nostre leggi e i nostri atti amministrativi sull’immigrazione sono conformi alle norme e trattiti internazionali?
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Il diritto di asilo è tutelato?
Lettura attenta articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Il verbo esprime un rifiuto assoluto, che non riguarda solo le guerre solo le guerre di aggressione e le limitazioni della sovranità sono condizionate al fine della pace e della giustizia (non è sufficiente appartenere a un’alleanza).
A lungo la politica estera italiana è stata complessivamente orientata in senso pacifista, o almeno non bellicista. Con l’adesione e il sostegno al disgelo, ai processi di disarmo, ai trattati internazionali, fino a quello di Roma di istituzione della ICC (1998). C’è stato un senso comune condiviso, anche dai governi.
- Dopo il 1989; la guerra del Golfo del 1991 è stata autorizzata dal Consiglio di Sicurezza, ma la partecipazione diretta dell’Italia era legittimata dall’art. 11?
- La stagione degli interventi umanitari ha mostrato ambivalenze e forzature
- Nel 1999 l’Italia con la NATO ha partecipato attivamente a una guerra di aggressione alla Federazione Jugoslava,
- Così come ha contribuito all’aggressione all’Iraq del 2003: una violazione del diritto internazionale giustificata in base a presunti valori universali e alla teoria della legittima difesa preventiva ( “our best defense is a good offense”)
C’è stato un progressivo cambiamento del clima culturale, e questo è precipitato con l’invasione dell’Ucraina nel 2022. L’Italia, con l’UE, non ha saputo rispondere in altro modo che con una atteggiamento bellicista e con il riarmo.
Fino qui ho fatto riferimento ai principi fondamentali, ma si potrebbe continuare. Citando ad esempio l’art. 53, senza commentare
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Finora ho parlato di diritti politici e di diritti sociali. Almeno, si potrebbe dire, i diritti di libertà sono stati mantenuti, anzi in molti ambiti – a cominciare dalle discriminazioni di genere e di orientamento – si sono affermati e sviluppati. E il fascismo, ci si ripete, è un ricordo del passato.
Purtroppo non è così. Non solo perché i movimenti politici che si richiamano al fascismo e al nazismo sono molto forti, e appaiono in espansione, anche nelle liberaldemocrazie occidentali.
Il punto è che ci sono segni, assai più che inquietanti, che ricordano le modalità con cui il fascismo si è affermato. Oltre al processo di espansione del potere dell’esecutivo in Italia si ripropongono i tentativi di limitare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Del resto, dagli USA di Trump all’Argentina di Milei, all’Ungheria di Orbán, all’Israele di Netanyahu, c’è un attacco sistematico al sistema dei controlli e contrappesi e alle garanzie dei diritti, con un fuoco concentrico sul potere giudiziario.
Gli organismi della Giustizia sono al di sopra di noi tutti. A nessuno è lecito, neanche al Prefetto, interferire nell’opera della Giustizia. Intendo difendere la libertà della Magistratura e degli organi di Polizia con ogni mezzo a disposizione
scriveva fra l’altro il prefetto Pietro del Giudice all’indomani della liberazione.
Insomma, il “mai più” non ha funzionato? Il sacrificio dei “nostri compagni giovinetti”, il “patto giurato fra uomini liberi” sono stati inutili? In realtà ci sono segnali che vanno in direzione differente, nonostante tutto
- Viviamo in un mondo plurale, dove è impossibile imporre un ordine – o meglio una volontà di potenza – unilaterale, dove anche la legge del più forte trova dei limiti
- In questo contesto il diritto internazionale, elaborato dall’Europa per i suoi interessi e applicato secondo doppi standard, viene rivendicato e agito dagli “altri”; basta pensare a come vota l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e a quello che succede nelle corti internazionali, con tutti i limiti di queste istituzioni
- E poi c’è la mobilitazione dal basso per i diritti e il diritto, anche nelle nostre società; un fattore indispensabile perché il diritto è un campo di lotta e diritti nascono “dal basso”, da lotte e rivendicazioni, come scriveva Norberto Bobbio
Probabilmente è per questo che si assiste a un’escalation nella repressione del dissenso. Dall’Iran alle strade di Minneapolis. In Italia una successione di “decreti sicurezza” ha introdotto nuovi reati e inasprito le pene. Fra l’altro, il blocco stradale o ferroviario da sanzione amministrativa è diventato un illecito penale a sé punito con la reclusione fino a due anni. È introdotto il reato di rivolta in carcere che include la “resistenza passiva” ed è stato introdotto il fermo amministrativo preventivo per persone ritenute pericolose prima di manifestazioni
Gli effetti sono evidenti nella raffica di procedimenti avviati contro i partecipanti alle manifestazioni contro il genocidio a Gaza, in particolare a sostengo della Flotilla. Come sapete bene, Massa è forse il caso più rilevante.
Per la manifestazione del 3 ottobre in occasione dello sciopero generale sono stati notificati 50 avvisi di conclusione indagini per blocco ferroviario, 13 per manifestazione senza preavviso e una trentina di multe per la violazione del regolamento ferroviario (l’attraversamento di binari), a seguito della pacifica occupazione di una stazione vuota peraltro concordata con la polizia.
Si è aggiunto un decreto penale di condanna rivolto a 13 persone per blocco stradale in occasione del presidio al porto del 22 settembre.
Naturalmente non si tratta di mettere in questione l’operato della magistratura e delle forze dell’ordine: ho appena richiamato il manifesto di Pietro Del Giudice. MA temo che ci sia motivo per essere preoccupati. E forse anche con questo c’entra il ricordo della Liberazione.
[1] Artt. 51(5)(b) e 57(2)(a)(iii) e (b), I Protocollo aggiuntivo.
Art. 35(2), I Protocollo aggiuntivo.
[2] ICJ, Advisory Opinion “Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem” , 9 luglio 2024, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf,
[4] M. Walzer, “Israel’s Pager Bombs Have No Place in a Just War”, The New York Times, 21 settembre 2024.
[5] C. Patten, Rappresentante UN per le violenze sessuali, da Il manifesto, 6 marzo 2024.
[6] Cfr. ad es. le Separate Opinions dei giudici della Corte internazionale di giustizia Yusuf, Nolte e Charlesworth, ivi, oltre a e “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory” del 9 luglio 2004, in part. §§ 139, 142 https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf.
[7] ICJ, South Africa v, Israel, Order 28 March 2024.