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Inferiori per legge ( Livio Pepino)

Pubblicato su Il Manifesto del 4 luglio 2009

L'ennesimo «pacchetto» sulla sicurezza è, dunque, legge. Gli ingredienti sono quelli di sempre: nuovi reati, inasprimenti di pena (ovviamente solo per alcuni, come i graffitari destinatari di un trattamento per certi aspetti più grave di quello riservato a corrotti e corruttori), accentramento e gerarchizzazione degli uffici giudiziari (con attribuzione al Tribunale di sorveglianza di Roma del controllo sulla applicazione dell'art. 41 bis) e via elencando sulla strada della costruzione di un «codice dei briganti» contrapposto a quello dei «galantuomini».
Ma questa volta c'è di più. C'è da un lato, l'istituzione delle «ronde» (senza neppure le cautele minime di limitazioni e controlli tesi a impedire la costituzione di associazioni gerarchizzate composte da persone condannate per reati di violenza o per il compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) e dall'altro una ulteriore escalation della normativa contro i migranti.
      Un decennio di proibizionismo non ha impedito né limitato l'immigrazione. Semplicemente - come era ovvio - ha aumentato a dismisura le situazioni di irregolarità. Il «braccio armato» per fronteggiare (o fingere di fronteggiare) tale situazione è stato, all'inizio, il meccanismo delle espulsioni rafforzato dal trattenimento di una quota di irregolari nei Cpt. Ma anche questo non è bastato, non poteva bastare. Così viene ora messo in campo l'armamentario del diritto penale: non contro il migrante che delinque ma contro il migrante in quanto tale. Con l'introduzione del reato di «immigrazione irregolare», infatti, è il migrante che diventa reato.
      Inutile minimizzare con il rilievo che il reato prevede come sanzione la sola ammenda, quasi si trattasse di un semplice proclama. La nuova fattispecie è, infatti, il tassello centrale di un mosaico inquietante. In particolare: a) il reato si aggiunge alla detenzione amministrativa nei Cpt (modificati solo nel nome), confermata e dilatata nel tempo fino a un massimo di sei mesi; b) l'esistenza del reato vale a legittimare, a fronte degli altrimenti evidenti profili di incostituzionalità, la cosiddetta aggravante della irregolarità, introdotta con la legge n. 125/2008, in forza della quale ove un reato sia commesso da uno straniero privo di titolo di soggiorno la pena è aumentata di un terzo (con conseguente significativo aumento del carcere per la sola condizione di "irregolarità"); c) la criminalizzazione dello status di irregolare porta con sé conseguenze gravissime per la vita del migrante privo di titolo di soggiorno, tra cui la assoluta impossibilità di sanare la propria posizione anche in caso di sopravvenienza delle condizioni che astrattamente lo consentirebbero, la sostanziale preclusione all'accesso in concreto ad alcuni servizi pubblici essenziali (anche in tema di sanità) dato l'obbligo di denuncia gravante sul pubblico ufficiale che tali servizi deve rendere, l'impossibilità di contrarre matrimonio e, addirittura, di riconoscere i figli essendo richiesta, per il compimento di tali atti, l'esibizione all'ufficio dello stato civile del titolo di soggiorno.
      Dunque, non solo reato di immigrazione clandestina ma sistema teso a realizzare una condizione permanente di inferiorità del migrante irregolare: considerato ad ogni effetto «un delinquente», assoggettabile ad libitum a detenzione amministrativa per mesi, privato della possibilità di regolarizzare la propria posizione, espropriato di alcuni diritti fondamentali (che, come tali, competono a tutti e non ai soli cittadini). Così si porta a compimento il disegno di considerare il migrante un nemico da cacciare e, ove ciò non sia possibile (sappiamo tutti - e il governo per primo - che l'immigrazione non si cancella con le espulsioni...), un cittadino inferiore, titolare di diritti dimezzati. Inutile dire che entrambi i profili hanno ricadute drammatiche sul sistema complessivo. Anzitutto, considerare il migrante come nemico ha un effetto devastante, descritto in maniera icastica da Primo Levi in «Se questo è un uomo»: «a molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Quando questo avviene, allora, al termine della catena sta il lager...». In secondo luogo, la inferiorizzazione del migrante comporta una grave torsione del sistema democratico e delle regole della convivenza. La modernità ha come segno caratterizzante, nel diritto, l'uguaglianza dei cittadini mentre la nuova condizione giuridica dello straniero ci riporta a situazioni premoderne caratterizzate da un doppio livello di cittadinanza, come quella dell'antica Atene in cui la piena partecipazione dei cittadini era assicurata dalla mancanza di diritti dei meteci.
      Se così è non basta considerare l'approvazione della legge una semplice battaglia perduta.